Art. 127
Presunzione di validità — Difesa nel merito
In vigore dal 14 giu 2017
Presunzione di validità — Difesa nel merito
1. I tribunali dei marchi UE considerano valido il marchio UE a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità.
2. La validità di un marchio UE non può essere contestata nell'ambito di un'azione di accertamento di non contraffazione.
3. Nelle azioni di cui all', lettere a) e c), l'eccezione di decadenza del marchio UE presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza del marchio UE per mancanza di uso effettivo dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa.
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