Art. 127

Presunzione di validità — Difesa nel merito

In vigore dal 14 giu 2017
Presunzione di validità — Difesa nel merito 1.   I tribunali dei marchi UE considerano valido il marchio UE a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità. 2.   La validità di un marchio UE non può essere contestata nell'ambito di un'azione di accertamento di non contraffazione. 3.   Nelle azioni di cui all', lettere a) e c), l'eccezione di decadenza del marchio UE presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza del marchio UE per mancanza di uso effettivo dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1001:oj#art-127

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Presunzione di validità — Difesa nel merito (Art. 127 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo