Art. 2

In vigore dal 8 giu 2017
1.   L', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 è sostituito dal seguente. 1.«2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Bengang Steel Plates Co., Ltd 0 % C157 Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd 10,3 % C158 Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch (110) 10,3 % C159 Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch (111) 10,3 % C160 Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd 31,3 % C161 Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd 31,3 % C162 Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd 0 % C164 Beijing Shougang Co. Ltd, Qian'an Iron & Steel branch 0 % C208 Angang Steel Company Limited 10,8 % C150 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. 0 % C151 Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd. 0 % C147 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. 0 % C163 Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. 10,8 % C165 Rizhao Steel Wire Co., Ltd. 10,8 % C166 Rizhao Baohua New Material Co., Ltd. 10,8 % C167 Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd. 0 % C168 Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. 10,8 % C156 Tutte le altre società 0 % C999 2.   L', paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 è sostituito dal seguente 2.«5.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto interessato di cui al paragrafo 1 nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell'inchiesta); b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile relativo all'esportazione di una quantità rilevante nell'Unione, L', paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco delle società individuate nella tabella e soggette a un dazio individuale che non supera l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, vale a dire lo 0 %.»
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