Art. 2
In vigore dal 8 giu 2017
1. L', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 è sostituito dal seguente.
1.«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Bengang Steel Plates Co., Ltd
0 %
C157
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd
10,3 %
C158
Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch (110)
10,3 %
C159
Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch (111)
10,3 %
C160
Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd
31,3 %
C161
Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd
31,3 %
C162
Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd
0 %
C164
Beijing Shougang Co. Ltd, Qian'an Iron & Steel branch
0 %
C208
Angang Steel Company Limited
10,8 %
C150
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.
0 %
C151
Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.
0 %
C147
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.
0 %
C163
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.
10,8 %
C165
Rizhao Steel Wire Co., Ltd.
10,8 %
C166
Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.
10,8 %
C167
Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.
0 %
C168
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.
10,8 %
C156
Tutte le altre società
0 %
C999
2. L', paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 è sostituito dal seguente
2.«5. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato nell'Unione il prodotto interessato di cui al paragrafo 1 nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell'inchiesta);
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
c)
ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile relativo all'esportazione di una quantità rilevante nell'Unione,
L', paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all'elenco delle società individuate nella tabella e soggette a un dazio individuale che non supera l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, vale a dire lo 0 %.»
Storico versioni
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