Art. 2
Richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 7 giu 2017
Richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni
1. L'autorità richiedente presenta una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni in forma cartacea o per via elettronica, utilizzando il modulo di cui all'allegato I. Essa trasmette la richiesta al punto di contatto dell'autorità interpellata.
2. In caso di urgenza, l'autorità richiedente può presentare la richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni verbalmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità interpellata disponga altrimenti.
3. L'autorità richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o materiale di supporto ritenuto necessario a motivare la richiesta.
Storico versioni
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