Art. 1

Punti di contatto

In vigore dal 7 giu 2017
Punti di contatto 1.   Le autorità competenti designano punti di contatto per la comunicazione delle richieste di collaborazione o di scambio di informazioni a norma, rispettivamente, degli articoli 80 e 81 della direttiva 2014/65/UE. Esse pubblicano i dati relativi ai punti di contatto sui loro siti web. 2.   Le autorità competenti comunicano i dati dei loro punti di contatto all'ESMA. L'ESMA tiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto designati in conformità al paragrafo 1, ad uso delle autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:980:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo