Art. 4

Misure transitorie specifiche per determinati preparati di additivi e prodotti correlati

In vigore dal 7 giu 2017
Misure transitorie specifiche per determinati preparati di additivi e prodotti correlati 1.   In deroga all': a) l'additivo etossichina destinato a essere incorporato nei seguenti preparati di additivi, autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, può continuare a essere immesso sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 marzo 2018, purché sull'etichetta dell'additivo etossichina sia fatta menzione del fatto che è destinato a essere incorporato in tali preparati di additivi: — preparati di vitamina A; — preparati di vitamina D; — preparati di vitamina E; — preparati di vitamina K; — preparati di luteina; — preparati di zeaxantina; — preparati di estere etilico dell'acido beta-apo-8′-carotenoico; — preparati di citranaxantina; — preparati di capsantina; — preparati di astaxantina; — preparati di astaxantina dimetildisuccinato; — preparati di cantaxantina; — preparati di beta-carotene; b) i preparati di additivi di cui alla lettera a) che contengono l'additivo etossichina e le premiscele che contengono tali preparati di additivi possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 giugno 2018; c) le materie prime per mangimi e i mangimi composti che contengono i prodotti di cui alla lettera b) possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 settembre 2018. 2.   I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere utilizzati in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino a 3 mesi dopo le date di cui alle rispettive lettere.
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Misure transitorie specifiche per determinati preparati di additivi e prodotti correlati (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/962) — Testo vigente | Portale Normativo