Art. 4
Misure transitorie specifiche per determinati preparati di additivi e prodotti correlati
In vigore dal 7 giu 2017
Misure transitorie specifiche per determinati preparati di additivi e prodotti correlati
1. In deroga all':
a)
l'additivo etossichina destinato a essere incorporato nei seguenti preparati di additivi, autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, può continuare a essere immesso sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 marzo 2018, purché sull'etichetta dell'additivo etossichina sia fatta menzione del fatto che è destinato a essere incorporato in tali preparati di additivi:
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preparati di vitamina A;
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preparati di vitamina D;
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preparati di vitamina E;
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preparati di vitamina K;
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preparati di luteina;
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preparati di zeaxantina;
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preparati di estere etilico dell'acido beta-apo-8′-carotenoico;
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preparati di citranaxantina;
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preparati di capsantina;
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preparati di astaxantina;
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preparati di astaxantina dimetildisuccinato;
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preparati di cantaxantina;
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preparati di beta-carotene;
b)
i preparati di additivi di cui alla lettera a) che contengono l'additivo etossichina e le premiscele che contengono tali preparati di additivi possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 giugno 2018;
c)
le materie prime per mangimi e i mangimi composti che contengono i prodotti di cui alla lettera b) possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 settembre 2018.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere utilizzati in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino a 3 mesi dopo le date di cui alle rispettive lettere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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