Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 7 giu 2017
Misure transitorie 1.   Le scorte esistenti dell'additivo etossichina e delle premiscele che lo contengono possono continuare a essere immesse sul mercato fino al 28 settembre 2017 e possono essere utilizzate fino al 28 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l'additivo etossichina o con premiscele che lo contengono possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 28 dicembre 2017 e possono essere utilizzati fino al 28 marzo 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:962:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure transitorie (Art. 2 Regolamento (UE) 2017/962) — Testo vigente | Portale Normativo