Art. 3

Banca dati informatizzata

In vigore dal 2 giu 2017
Banca dati informatizzata L'autorità competente dello Stato membro può registrare nella banca dati informatizzata dei bovini di cui all' del regolamento (CE) n. 1760/2000 un codice di identificazione sotto forma di codice alfabetico a due lettere o di codice numerico a tre cifre di cui all', lettera a), del presente regolamento, a prescindere dal codice del paese figurante sul mezzo di identificazione purché sia garantita la totale tracciabilità del bovino.
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