Art. 2

Configurazione del codice di identificazione per i bovini

In vigore dal 2 giu 2017
Configurazione del codice di identificazione per i bovini Il codice di identificazione per i bovini è riportato sui mezzi di identificazione come segue: a) il primo elemento del codice di identificazione deve essere il codice del paese dello Stato membro nel quale il mezzo di identificazione è stato inizialmente applicato sotto forma di codice alfabetico a due lettere o di codice numerico a tre cifre come figura nell'elenco dell'allegato; b) il secondo elemento del codice di identificazione deve essere un codice numerico animale individuale che non superi i 12 caratteri; la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito possono tuttavia mantenere in vigore il proprio sistema di codice alfanumerico per i 12 caratteri che seguono il codice del paese per gli animali nati fino al 31 dicembre 1999 nel caso della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia e del Portogallo e per gli animali nati fino al 30 giugno 2000 nel caso del Regno Unito.
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