Art. 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 1014/2010

In vigore dal 2 giu 2017
Modifiche del regolamento (UE) n. 1014/2010 Il regolamento (UE) n. 1014/2010 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per ogni veicolo, il fattore di deviazione (De) e il fattore di verifica determinati conformemente all’allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175,del 7.7.2017, pag. 679).»;" b) è inserito il seguente paragrafo 3: «Fatti salvi i parametri dettagliati di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009, gli Stati membri comunicano, per quanto riguarda i dati monitorati fino al 31 dicembre 2017, in aggiunta ai parametri già richiesti, soltanto il fattore di deviazione “De” e il fattore di verifica. Dal 1o gennaio 2018 tutti i dati dettagliati di monitoraggio specificati nell’allegato II formano oggetto di monitoraggio e di comunicazione.»; 2) l’ è soppresso; 3) è inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Preparazione delle serie di dati provvisori 1.   La serie di dati provvisori da comunicare al costruttore in conformità all’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 comprende i dati registrati che, sulla base del nome del costruttore e, dal 1o gennaio 2018, del numero di identificazione del veicolo, possono essere attribuiti a tale costruttore. Il registro centralizzato di cui all’, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 443/2009 non comprende dati relativi ai numeri di identificazione dei veicoli. 2.   Il trattamento dei numeri di identificazione dei veicoli non comprende il trattamento di eventuali dati personali che possano essere collegati a tali numeri o di qualsiasi altro dato che permetta di collegare i numeri di identificazione dei veicoli ai dati personali.»; (4) l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
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