Art. 5

Applicazione dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009 - supercrediti

In vigore dal 2 giu 2017
Applicazione dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009 - supercrediti Fino al 31 dicembre 2022, se il valore di CO2 NEDC misurato di un’autovettura nuova è inferiore a 50 g di CO2/km, il costruttore, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009, registra tale valore nel certificato di conformità dell’autovettura. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021, a) le emissioni specifiche di tali veicoli sono calcolate in conformità all’articolo 5 bis del citato regolamento, utilizzando i valori di CO2 WLTP di tali veicoli; b) si tiene conto del massimale di 7,5 g di CO2/km stabilito all’articolo 5 bis di tale regolamento, come segue: in cui: Capn,r è la percentuale del massimale rimanente nel 2020 secondo la procedura NEDC; SCn2020 è la riduzione relativa ai supercrediti nel 2020 secondo la procedura NEDC; SCw2020 è la riduzione relativa ai supercrediti nel 2020 secondo la procedura WLTP; Capw è il massimale rimanente della riduzione relativa ai supercrediti di cui tener conto ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie nel 2021 e nel 2022.
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