Art. 5
Applicazione dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009 - supercrediti
In vigore dal 2 giu 2017
Applicazione dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009 - supercrediti
Fino al 31 dicembre 2022, se il valore di CO2 NEDC misurato di un’autovettura nuova è inferiore a 50 g di CO2/km, il costruttore, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 443/2009, registra tale valore nel certificato di conformità dell’autovettura.
Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021,
a)
le emissioni specifiche di tali veicoli sono calcolate in conformità all’articolo 5 bis del citato regolamento, utilizzando i valori di CO2 WLTP di tali veicoli;
b)
si tiene conto del massimale di 7,5 g di CO2/km stabilito all’articolo 5 bis di tale regolamento, come segue:
in cui:
Capn,r
è la percentuale del massimale rimanente nel 2020 secondo la procedura NEDC;
SCn2020
è la riduzione relativa ai supercrediti nel 2020 secondo la procedura NEDC;
SCw2020
è la riduzione relativa ai supercrediti nel 2020 secondo la procedura WLTP;
Capw
è il massimale rimanente della riduzione relativa ai supercrediti di cui tener conto ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie nel 2021 e nel 2022.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:1153:oj#art-5