Art. 3
Determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 a fini di verifica della conformità agli obiettivi nel periodo 2017-2020
In vigore dal 2 giu 2017
Determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 a fini di verifica della conformità agli obiettivi nel periodo 2017-2020
1. Per gli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi, le emissioni specifiche medie di un costruttore sono determinate utilizzando i seguenti valori di emissioni massiche di CO2 (ciclo misto):
a)
per i tipi di autovetture di categoria M1 che sono stati omologati in conformità all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, i valori di CO2 NEDC;
b)
per i tipi esistenti di autovetture di categoria M1 che sono stati omologati in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, i valori di CO2 NEDC misurati per l’anno civile 2017 fino al 31 agosto 2018, e i valori di CO2 NEDC a decorrere dal 1o settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020;
c)
per i veicoli di fine serie di cui all’articolo 27 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i valori di CO2 NEDC misurati.
2. I costruttori responsabili di oltre 1 000 ma meno di 10 000 nuove autovetture immatricolate nell’Unione in ciascuno degli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi possono utilizzare i valori di CO2 NEDC o i valori di CO2 NEDC misurati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:1153:oj#art-3