Art. 3

Determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 a fini di verifica della conformità agli obiettivi nel periodo 2017-2020

In vigore dal 2 giu 2017
Determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 a fini di verifica della conformità agli obiettivi nel periodo 2017-2020 1.   Per gli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi, le emissioni specifiche medie di un costruttore sono determinate utilizzando i seguenti valori di emissioni massiche di CO2 (ciclo misto): a) per i tipi di autovetture di categoria M1 che sono stati omologati in conformità all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, i valori di CO2 NEDC; b) per i tipi esistenti di autovetture di categoria M1 che sono stati omologati in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, i valori di CO2 NEDC misurati per l’anno civile 2017 fino al 31 agosto 2018, e i valori di CO2 NEDC a decorrere dal 1o settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020; c) per i veicoli di fine serie di cui all’articolo 27 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i valori di CO2 NEDC misurati. 2.   I costruttori responsabili di oltre 1 000 ma meno di 10 000 nuove autovetture immatricolate nell’Unione in ciascuno degli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi possono utilizzare i valori di CO2 NEDC o i valori di CO2 NEDC misurati.
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