Art. 1
Deroga
In vigore dal 31 mag 2017
Deroga
1. L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca dello zerro (Spicara smaris) e della boga (Boops boops) praticata con sciabiche da natante nelle acque territoriali della Grecia.
2. Le sciabiche da natante di cui al paragrafo 1 sono utilizzate da imbarcazioni:
a)
recanti un numero di registrazione indicato nell'allegato 5 del piano di gestione greco;
b)
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca; e
c)
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Grecia in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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