Art. 1 · Deroga

Art. 1

Deroga

In vigore dal 31 mag 2017
Deroga 1.   L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca dello zerro (Spicara smaris) e della boga (Boops boops) praticata con sciabiche da natante nelle acque territoriali della Grecia. 2.   Le sciabiche da natante di cui al paragrafo 1 sono utilizzate da imbarcazioni: a) recanti un numero di registrazione indicato nell'allegato 5 del piano di gestione greco; b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca; e c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Grecia in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:929:oj#art-1