Art. 5

Accesso alle informazioni pertinenti

In vigore dal 23 mag 2017
Accesso alle informazioni pertinenti 1.   Gli Stati membri consentono alla Commissione (Eurostat) di accedere, su richiesta, a tutte le informazioni pertinenti per la valutazione della qualità dei dati e dei metadati trasmessi a norma del regolamento (UE) 2017/712. 2.   Per conformarsi al paragrafo 1, gli Stati membri non sono tenuti a fornire alla Commissione (Eurostat) microdati o dati riservati.
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