Art. 4

Fonti di dati

In vigore dal 23 mag 2017
Fonti di dati Gli Stati membri comunicano qualsiasi fonte di dati utilizzata per la raccolta delle informazioni necessarie per rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 763/2008, in particolare al fine di: a) soddisfare le caratteristiche essenziali di cui all', lettera i), del regolamento (CE) n. 763/2008; b) rappresentare la popolazione obiettivo; c) rispettare le specifiche tecniche pertinenti indicate nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/543; e d) contribuire alla fornitura dei dati per il programma di dati statistici definito dal regolamento (UE) 2017/712.
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Fonti di dati (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/881) — Testo vigente | Portale Normativo