Art. 10

Controllo della qualità

In vigore dal 23 mag 2017
Controllo della qualità 1.   Il fabbricante istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità, posto sotto l'autorità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale persona ha accesso a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di personale e strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime e i materiali per il confezionamento come pure per testare i medicinali sperimentali intermedi e finiti. 2.   Il fabbricante garantisce che i laboratori di controllo della qualità siano conformi alle informazioni fornite nel fascicolo di domanda di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014, quale autorizzato dagli Stati membri. 3.   In caso di importazione di medicinali sperimentali da paesi terzi il controllo analitico nell'Unione non è obbligatorio. 4.   Durante il controllo finale del medicinale sperimentale finito e prima del rilascio il fabbricante tiene conto: a) dei risultati analitici; b) delle condizioni di produzione; c) dei risultati dei controlli nel corso del processo; d) dell'esame dei documenti di fabbricazione; e) della conformità del prodotto alle specifiche; f) della conformità del prodotto all'autorizzazione alla sperimentazione clinica; g) dell'esame del confezionamento definitivo.
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Controllo della qualità (Art. 10 Regolamento (UE) 2017/1569) — Testo vigente | Portale Normativo