Art. 32
Rivendicazioni di preesistenza dinanzi all'Ufficio
In vigore dal 18 mag 2017
Rivendicazioni di preesistenza dinanzi all'Ufficio
1. Fatto salvo l', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009, una rivendicazione di preesistenza a norma dell'articolo 153 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene:
a)
il numero di registrazione della registrazione internazionale;
b)
il nome e l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale, conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
c)
l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato;
d)
il numero e la data di deposito della registrazione corrispondente;
e)
l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato e di quelli oggetto della rivendicazione di preesistenza;
f)
una copia del certificato di registrazione corrispondente.
2. Qualora il titolare della registrazione internazionale sia tenuto a essere rappresentato nei procedimenti dinanzi all'Ufficio a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la rivendicazione di preesistenza contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009.
3. Quando l'Ufficio ha accettato la rivendicazione di preesistenza ne informa l'Ufficio internazionale indicando quanto segue:
a)
il numero della registrazione internazionale interessata;
b)
il nome dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato;
c)
il numero della registrazione interessata;
d)
la data di decorrenza dell'efficacia della registrazione corrispondente.
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