Art. 32 · Rivendicazioni di preesistenza dinanzi all'Ufficio

Art. 32

Rivendicazioni di preesistenza dinanzi all'Ufficio

In vigore dal 18 mag 2017
Rivendicazioni di preesistenza dinanzi all'Ufficio 1.   Fatto salvo l', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009, una rivendicazione di preesistenza a norma dell'articolo 153 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 contiene: a) il numero di registrazione della registrazione internazionale; b) il nome e l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale, conformemente all', paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento; c) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato; d) il numero e la data di deposito della registrazione corrispondente; e) l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato e di quelli oggetto della rivendicazione di preesistenza; f) una copia del certificato di registrazione corrispondente. 2.   Qualora il titolare della registrazione internazionale sia tenuto a essere rappresentato nei procedimenti dinanzi all'Ufficio a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la rivendicazione di preesistenza contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009. 3.   Quando l'Ufficio ha accettato la rivendicazione di preesistenza ne informa l'Ufficio internazionale indicando quanto segue: a) il numero della registrazione internazionale interessata; b) il nome dello Stato membro o degli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato; c) il numero della registrazione interessata; d) la data di decorrenza dell'efficacia della registrazione corrispondente.
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