Art. 79

Dichiarazione di concessione di protezione

In vigore dal 18 mag 2017
Dichiarazione di concessione di protezione 1.   Se l'Ufficio non ha inviato una notifica di rifiuto provvisorio d'ufficio a norma dell'articolo 154 del regolamento (CE) n. 207/2009, non ha ricevuto alcuna opposizione entro il termine di cui all'articolo 156, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e non ha emesso un rifiuto provvisorio d'ufficio sulla base delle osservazioni presentate da terzi, l'Ufficio invia una dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale, precisando che il marchio è protetto nell'Unione. 2.   Ai fini dell'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la dichiarazione di concessione di protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha lo stesso effetto di una dichiarazione dell'Ufficio secondo la quale una notifica di rifiuto è stata ritirata.
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Dichiarazione di concessione di protezione (Art. 79 Regolamento (UE) 2017/1430) — Testo vigente | Portale Normativo