Art. 79 · Dichiarazione di concessione di protezione

Art. 79

Dichiarazione di concessione di protezione

In vigore dal 18 mag 2017
Dichiarazione di concessione di protezione 1.   Se l'Ufficio non ha inviato una notifica di rifiuto provvisorio d'ufficio a norma dell'articolo 154 del regolamento (CE) n. 207/2009, non ha ricevuto alcuna opposizione entro il termine di cui all'articolo 156, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e non ha emesso un rifiuto provvisorio d'ufficio sulla base delle osservazioni presentate da terzi, l'Ufficio invia una dichiarazione di concessione di protezione all'Ufficio internazionale, precisando che il marchio è protetto nell'Unione. 2.   Ai fini dell'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, la dichiarazione di concessione di protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha lo stesso effetto di una dichiarazione dell'Ufficio secondo la quale una notifica di rifiuto è stata ritirata.
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