Art. 76

Marchi collettivi e marchi di certificazione

In vigore dal 18 mag 2017
Marchi collettivi e marchi di certificazione 1.   Fatto salvo l'articolo 154 del regolamento (CE) n. 207/2009, se una registrazione internazionale che designa l'Unione è trattata come un marchio collettivo UE o come marchio di certificazione UE a norma dell'articolo 154 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, è inviata anche una notifica di un rifiuto provvisorio d'ufficio a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 nei seguenti casi: a) se esiste uno dei motivi di rifiuto di cui all', paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, in combinato disposto con il paragrafo 3 dello stesso articolo, o di cui all'articolo 74 quater, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, in combinato disposto con il paragrafo 3 del medesimo articolo; b) se il regolamento d'uso del marchio non è stato presentato conformemente all'articolo 154 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009. 2.   La menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio, a norma degli del regolamento (CE) n. 207/2009 è pubblicata nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea.
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Marchi collettivi e marchi di certificazione (Art. 76 Regolamento (UE) 2017/1430) — Testo vigente | Portale Normativo