Art. 33

Rimborso della tassa di ricorso

In vigore dal 18 mag 2017
Rimborso della tassa di ricorso La tassa di ricorso è rimborsata unicamente per disposizione della commissione di ricorso in uno qualsiasi dei seguenti casi: a) se il ricorso non si considera presentato conformemente all', paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009; b) se l'organo decisionale dell'Ufficio che ha adottato la decisione impugnata concede la revisione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 o revoca la decisione impugnata in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 207/2009; c) se, a seguito della riapertura del procedimento di esame ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 su raccomandazione della commissione di ricorso a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento, la domanda contestata è stata respinta con decisione definitiva dell'esaminatore e il ricorso è pertanto divenuto privo di oggetto; d) se la commissione di ricorso ritiene che tale rimborso sia equo in rapporto a una violazione di carattere sostanziale delle procedure.
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Rimborso della tassa di ricorso (Art. 33 Regolamento (UE) 2017/1430) — Testo vigente | Portale Normativo