Art. 1
In vigore dal 17 mag 2017
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:
a)
nell'allegato I, parte 1 («STATI»), è soppresso il riferimento all'Ucraina;
b)
nell'allegato II, parte 1 («STATI»), è aggiunto il riferimento seguente:
«Ucraina (*1)
(*1) L'esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dall'Ucraina conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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