Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 mag 2017
Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato: a) nell'allegato I, parte 1 («STATI»), è soppresso il riferimento all'Ucraina; b) nell'allegato II, parte 1 («STATI»), è aggiunto il riferimento seguente: «Ucraina (*1) (*1)  L'esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dall'Ucraina conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).» "
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