Art. 9
Valutazione del programma
In vigore dal 17 mag 2017
Valutazione del programma
1. Al più tardi 12 mesi prima della fine del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma e fornisce loro, su richiesta, le informazioni utilizzate per il lavoro di valutazione e a sua disposizione, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e degli obblighi di riservatezza.
La relazione di valutazione esamina la pertinenza e il valore aggiunto globali del programma, l'efficacia e l'efficienza della sua esecuzione e l'efficacia globale e individuale delle prestazioni fornite dai beneficiari in termini di obiettivi di cui all', paragrafo 1.
2. La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:826:oj#art-9