Art. 9 · Valutazione del programma

Art. 9

Valutazione del programma

In vigore dal 17 mag 2017
Valutazione del programma 1.   Al più tardi 12 mesi prima della fine del programma la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma e fornisce loro, su richiesta, le informazioni utilizzate per il lavoro di valutazione e a sua disposizione, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e degli obblighi di riservatezza. La relazione di valutazione esamina la pertinenza e il valore aggiunto globali del programma, l'efficacia e l'efficienza della sua esecuzione e l'efficacia globale e individuale delle prestazioni fornite dai beneficiari in termini di obiettivi di cui all', paragrafo 1. 2.   La relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo.
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