Art. 5

Trasparenza

In vigore dal 17 mag 2017
Trasparenza 1.   Ogni comunicazione o pubblicazione relativa ad un'azione realizzata da un beneficiario e finanziata nell'ambito del programma specifica che il beneficiario ha ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione. 2.   Entro due mesi dall'adozione dei programmi di lavoro annuali da parte della Commissione, ciascun beneficiario fornisce le seguenti informazioni contemporaneamente al pubblico e alle pertinenti organizzazioni dei consumatori senza scopo di lucro: a) l'organizzazione e ambito del lavoro; b) la possibilità di diventare membro, le condizioni di adesione e la struttura del beneficiario; c) quali delle sue attività sono contemplate dall', paragrafo 2.
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