Art. 5
Trasparenza
In vigore dal 17 mag 2017
Trasparenza
1. Ogni comunicazione o pubblicazione relativa ad un'azione realizzata da un beneficiario e finanziata nell'ambito del programma specifica che il beneficiario ha ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione.
2. Entro due mesi dall'adozione dei programmi di lavoro annuali da parte della Commissione, ciascun beneficiario fornisce le seguenti informazioni contemporaneamente al pubblico e alle pertinenti organizzazioni dei consumatori senza scopo di lucro:
a)
l'organizzazione e ambito del lavoro;
b)
la possibilità di diventare membro, le condizioni di adesione e la struttura del beneficiario;
c)
quali delle sue attività sono contemplate dall', paragrafo 2.
Storico versioni
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