Art. 3

In vigore dal 4 mag 2017
Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione specificate all' del presente regolamento, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:777:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 2017/777 — Testo vigente | Portale Normativo