Art. 3
In vigore dal 4 mag 2017
Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione specificate all' del presente regolamento, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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