Art. 1

In vigore dal 25 apr 2017
Il regolamento (UE) n. 479/2013 è così modificato: 1) all', il punto 1 è sostituito dal seguente: «1) «merci dell'Unione», le merci quali definite all'articolo 5, paragrafo 23, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); (*1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»." 2) l'articolo 4 è così modificato: a) alla lettera a), la cifra «EUR 10 000» è sostituita dalla cifra «15 000 EUR»: b) alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) includono almeno i dati di cui all'articolo 126, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*2); (*2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).»."
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Art. 1 Regolamento (UE) 2017/762 — Testo vigente | Portale Normativo