Art. 1
In vigore dal 25 apr 2017
Il regolamento (UE) n. 479/2013 è così modificato:
1)
all', il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1)
«merci dell'Unione», le merci quali definite all'articolo 5, paragrafo 23, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(*1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»."
2)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
alla lettera a), la cifra «EUR 10 000» è sostituita dalla cifra «15 000 EUR»:
b)
alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
includono almeno i dati di cui all'articolo 126, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*2);
(*2) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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