Art. 9
Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione
In vigore dal 20 apr 2017
Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione
1. Le operazioni di ritiro di cui agli sono soggette a:
a)
controlli di primo livello conformemente all'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tali controlli devono riguardare almeno il 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10 % delle organizzazioni di produttori che beneficiano dell'aiuto finanziario di cui all' del presente regolamento. Tuttavia, per le operazioni di ritiro di cui all', paragrafo 3, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati;
b)
controlli di secondo livello conformemente all'articolo 109 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I controlli in loco devono riguardare almeno il 40 % delle imprese soggette ai controlli di primo livello e almeno il 5 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato.
2. Le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui agli sono soggette ai controlli e alle condizioni di cui all'articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, salvo per quanto riguarda il requisito che non sia stata effettuata una raccolta parziale, per il quale si applica la deroga di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. I controlli vertono almeno sul 25 % delle zone di produzione interessate.
Per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui all', i controlli vertono sul 100 % delle zone di produzione interessate.
Storico versioni
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