Art. 3
Calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro
In vigore dal 18 apr 2017
Calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro
1. Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato, lo Stato membro calcola il peso delle AEE immesse sul mercato in un determinato anno sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE o dai loro rappresentanti autorizzati, ove ciò sia applicabile, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2012/19/UE e del suo allegato X, parte B.
2. Qualora uno Stato membro non sia in grado di calcolare il peso delle AEE immesse sul suo mercato ai sensi del paragrafo 1, effettua una stima circostanziata del peso delle AEE immesse sul suo mercato nell'anno in questione sulla base dei dati sulla produzione interna e sulle importazioni ed esportazioni di AEE nel suo territorio. A tal fine, lo Stato membro utilizza la metodologia di cui all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
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