Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 apr 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «peso delle AEE»: il peso lordo (al trasporto) di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE, inclusi tutti i componenti elettrici ed elettronici, ma escludendo l'imballaggio, le batterie e gli accumulatori, le istruzioni, i manuali, i componenti non elettrici/elettronici e i materiali di consumo;
b) «RAEE prodotti» all'interno di uno Stato membro: il peso totale dei RAEE derivanti dalle AEE, nell'ambito della direttiva 2012/19/UE, immessi sul mercato dello Stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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