Art. 96

Autorità competenti

In vigore dal 5 apr 2017
Autorità competenti Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento. Essi attribuiscono a tali autorità le facoltà, le risorse, le attrezzature e le conoscenze necessarie per l'adeguato espletamento dei loro compiti a norma del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano il nome e i contatti delle autorità competenti alla Commissione, che pubblica un elenco di tali autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:746:oj#art-96

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Autorità competenti (Art. 96 Regolamento (UE) 2017/746) — Testo vigente | Portale Normativo