Art. 95

Sistema elettronico per la sorveglianza del mercato

In vigore dal 5 apr 2017
Sistema elettronico per la sorveglianza del mercato 1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, predispone e gestisce un sistema elettronico per la raccolta e il trattamento delle seguenti informazioni: a) sintesi dei risultati delle attività di sorveglianza di cui all', paragrafo 4; b) il rapporto finale di ispezione di cui all', paragrafo 7; c) informazioni relative a dispositivi che presentano un rischio inaccettabile per la salute e la sicurezza di cui all', paragrafi 2, 4, e 6; d) informazioni relative alla non conformità dei prodotti di cui all', paragrafo 2; e) informazioni relative a misure preventive di protezione della salute di cui all', paragrafo 2; f) sintesi dei risultati delle revisioni e valutazioni delle attività di sorveglianza del mercato degli Stati membri di cui all', paragrafo 8. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente trasmesse mediante il sistema elettronico a tutte le autorità competenti interessate e, se del caso, all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di cui all' per il dispositivo in questione e sono accessibili agli Stati membri e alla Commissione. 3.   Le informazioni scambiate tra gli Stati membri non sono rese pubbliche ove ciò potrebbe ostacolare le attività di sorveglianza del mercato e la cooperazione tra Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:746:oj#art-95

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sistema elettronico per la sorveglianza del mercato (Art. 95 Regolamento (UE) 2017/746) — Testo vigente | Portale Normativo