Art. 30

Banca dati europea dei dispositivi medici

In vigore dal 5 apr 2017
Banca dati europea dei dispositivi medici 1.   Dopo aver consultato l'MDCG, la Commissione predispone, mantiene e gestisce la banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) conformemente alle condizioni e modalità dettagliate di cui agli del regolamento (UE) 2017/745. 2.   Fanno parte di Eudamed i seguenti sistemi elettronici: a) il sistema elettronico relativo alla registrazione dei dispositivi di cui all'; b) la banca dati UDI di cui all'; c) il sistema elettronico relativo alla registrazione degli operatori economici di cui all'; d) il sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di cui all'; e) il sistema elettronico per gli studi delle prestazioni di cui all'; f) il sistema elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-commercializzazione di cui all'; g) il sistema elettronico per la sorveglianza del mercato di cui all'.
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Banca dati europea dei dispositivi medici (Art. 30 Regolamento (UE) 2017/746) — Testo vigente | Portale Normativo