Art. 30
Banca dati europea dei dispositivi medici
In vigore dal 5 apr 2017
Banca dati europea dei dispositivi medici
1. Dopo aver consultato l'MDCG, la Commissione predispone, mantiene e gestisce la banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) conformemente alle condizioni e modalità dettagliate di cui agli del regolamento (UE) 2017/745.
2. Fanno parte di Eudamed i seguenti sistemi elettronici:
a)
il sistema elettronico relativo alla registrazione dei dispositivi di cui all';
b)
la banca dati UDI di cui all';
c)
il sistema elettronico relativo alla registrazione degli operatori economici di cui all';
d)
il sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di cui all';
e)
il sistema elettronico per gli studi delle prestazioni di cui all';
f)
il sistema elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-commercializzazione di cui all';
g)
il sistema elettronico per la sorveglianza del mercato di cui all'.
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