Art. 41

Requisiti linguistici

In vigore dal 5 apr 2017
Requisiti linguistici Tutti i documenti richiesti ai sensi degli sono redatti nella o nelle lingue determinate dallo Stato membro interessato. Nell'applicazione del primo comma, gli Stati membri fanno in modo di accettare e utilizzare un linguaggio comunemente compreso in campo medico, per la totalità o parte della documentazione in questione. La Commissione fornisce le traduzioni della documentazione di cui agli , o parti di essa, in una lingua ufficiale dell'Unione, in modo che i documenti possano essere facilmente compresi dal gruppo di valutazione congiunta nominato a norma dell', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:745:oj#art-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Requisiti linguistici (Art. 41 Regolamento (UE) 2017/745) — Testo vigente | Portale Normativo