Art. 6
In vigore dal 5 apr 2017
1. La Polonia comunica alla Commissione le misure adottate in conformità dell' entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Entro il 30 ottobre 2017 la Polonia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento in cui figurino informazioni particolareggiate sull'esecuzione delle misure adottate e dei controlli svolti in conformità dell'.
3. Le autorità polacche comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
Storico versioni
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