Art. 1
In vigore dal 5 apr 2017
1. La Polonia è autorizzata a concedere un aiuto ai produttori nel settore delle carni suine le cui aziende sono state oggetto di misure zoosanitarie di lotta contro la peste suina africana e sono ubicate nelle zone della Polonia cui fanno riferimento gli atti legislativi dell'Unione e della Polonia elencati nell'allegato. L'aiuto è concesso unicamente per la macellazione dei seguenti animali:
a)
scrofe di cui al codice NC 0103 92 11;
b)
altri suini di cui al codice NC 0103 92 19.
2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso solo a condizione:
a)
che gli animali siano stati allevati nelle zone della Polonia di cui al paragrafo 1 e siano stati soggetti a restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana in un qualsiasi momento tra il 1o agosto 2016 e il 18 novembre 2016;
b)
che gli animali fossero presenti in una delle zone di cui al paragrafo 1 alla data in cui sono state introdotte restrizioni per la zona in questione o che siano nati e siano stati allevati dopo tale data in tali zone;
c)
che gli animali siano stati macellati nel periodo dal 1o agosto 2016 al 30 novembre 2016;
d)
che il produttore che chiede l'aiuto (il «richiedente») non benefici, per gli stessi animali, di aiuti di Stato, assicurazioni o aiuti finanziati mediante un contributo dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.
Storico versioni
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