Art. 2
In vigore dal 15 mar 2017
All’articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle banane originarie dell’America centrale che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata (banane fresche, esclusa frutta del plantano) ed elencate alla categoria “ST” della tabella di soppressione dei dazi con il codice 0803 00 19, si applica un meccanismo di stabilizzazione fino al 31 dicembre 2019.
2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato uno specifico volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella all’allegato. L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all’aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata, oltre che all’esibizione del certificato di origine di cui all’allegato II (definizione della nozione di “prodotti originari” e metodi della cooperazione amministrativa) dell’accordo, alla presentazione di un titolo d’esportazione emesso dalle autorità competenti del paese dell’America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite per un paese dell’America centrale durante il corrispondente anno civile, la Commissione, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 4, adotta un atto di esecuzione mediante il quale sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato ai prodotti di origine corrispondente durante lo stesso anno per un periodo di tempo che non è superiore a tre mesi e non si estende al di là della fine dell’anno civile o decide che tale sospensione non è appropriata.
2 bis. Quando i volumi delle importazioni raggiungono l’80 % del volume limite indicato nell’allegato del presente regolamento, per una o per più parti dell’accordo, la Commissione lo comunica formalmente al Parlamento europeo e al Consiglio per iscritto. Al tempo stesso la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni pertinenti sulle tendenze nel settore delle banane e le statistiche relative alle importazioni per quanto concerne le importazioni dai paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione e le relative soglie, al fine di anticipare l’andamento delle importazioni nel resto dell’anno civile.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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