Art. 1
In vigore dal 15 mar 2017
Il regolamento (UE) n. 19/2013 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra»;
2)
all’, lettera a), all’, paragrafo 1, all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 5, paragrafi 6 e 11, all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 11, i termini «la Colombia o il Perù» sono sostituiti da «la Colombia, l’Ecuador o il Perù»;
3)
all’, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
“periodo transitorio”, dieci anni a decorrere dalla rispettiva data di applicazione dell’accordo per prodotti la cui tabella di soppressione dei dazi per le merci originarie della Colombia, dell’Ecuador o del Perù, di cui all’allegato I, appendice 1 (soppressione dei dazi doganali), sezione B, sottosezioni 1, 2 e 3, dell’accordo (tabella di soppressione dei dazi), preveda un periodo per la soppressione dei dazi inferiore a dieci anni o il periodo di soppressione dei dazi, maggiorato di tre anni, per un prodotto la cui tabella di soppressione dei dazi preveda un periodo per soppressione dei dazi di dieci o più anni. Il periodo transitorio è applicabile all’Ecuador a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo.»;
4)
all’, paragrafi 1, 3 e 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, le parole «Colombia e Perù» sono sostituite da «Colombia, Ecuador e Perù»;
5)
all’articolo 15, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle banane originarie della Colombia, dell’Ecuador o del Perù che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata (banane fresche, esclusa frutta del plantano) e elencate alla categoria “BA” di soppressione progressiva nella tabella di soppressione dei dazi nel caso della Colombia e del Perù e alla categoria “SP1” di soppressione progressiva nella tabella di soppressione dei dazi nel caso dell’Ecuador con il codice 0803 00 19, si applica un meccanismo di stabilizzazione fino al 31 dicembre 2019.
2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato uno specifico volume limite annuale delle importazioni, indicato nella seconda, terza e quarta colonna della tabella riportata all’allegato. Una volta raggiunto il volume limite per la Colombia, l’Ecuador o il Perù durante il corrispondente anno civile, la Commissione, secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 4, adotta un atto di esecuzione mediante il quale sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato ai prodotti d’origine corrispondente durante lo stesso anno per un periodo di tempo che non è superiore a tre mesi e non si estende al di là della fine dell’anno civile, o decide che tale sospensione non è appropriata.
2 bis. Quando i volumi delle importazioni raggiungono l’80 % del volume limite indicato nell’allegato del presente regolamento, per una o per più parti dell’accordo, la Commissione lo comunica formalmente al Parlamento europeo e al Consiglio per iscritto. Al tempo stesso, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni pertinenti sulle tendenze nel settore delle banane, le statistiche concernenti le importazioni dai paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione e le relative soglie, al fine di anticipare l’andamento delle importazioni nel resto dell’anno civile.»;
6)
l’allegato è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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