Art. 39

Imposizione di un dazio addizionale all'importazione

In vigore dal 13 mar 2017
Imposizione di un dazio addizionale all'importazione 1.   Un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto. 2.   Per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VII e nei periodi ivi indicati gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali di cui all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 3.   Il dazio addizionale all'importazione è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché: a) il valore in dogana dei prodotti, determinato conformemente all'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione; e b) l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale all'importazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:892:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo