Art. 37

Estensione di durata superiore a un anno

In vigore dal 13 mar 2017
Estensione di durata superiore a un anno 1.   In caso di estensione delle regole di durata superiore a un anno, gli Stati membri verificano, per ciascun anno, che le condizioni di rappresentatività di cui all'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 abbiano continuato ad essere soddisfatte per tutto il periodo di validità dell'estensione. 2.   Gli Stati membri revocano l'estensione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo se risulta che tali condizioni non sono più soddisfatte. 3.   Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni revoca. La Commissione mette a disposizione del pubblico tale informazione nella forma opportuna.
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