Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 8 mar 2017
Misure transitorie Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:410:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure transitorie (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/410) — Testo vigente | Portale Normativo