Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 8 mar 2017
Misure transitorie Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.
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