Art. 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117
In vigore dal 2 mar 2017
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117
Il regolamento delegato (UE) 2017/117 è così modificato:
1)
all', la lettera c) è soppressa;
2)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Riesame
1. Entro il 30 giugno 2017 la Danimarca, la Germania e la Svezia valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 nelle zone da 1 a 7 quali definite nell'allegato.
2. Entro il 31 luglio 2017 la Danimarca, la Germania e la Svezia presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 1.
3. Entro il 31 ottobre 2018 la Danimarca, la Svezia, la Germania e la Polonia valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 nelle zone 8, 9 e 10 quali definite nell'allegato.
4. Entro il 30 novembre 2018 la Danimarca, la Svezia, la Germania e la Polonia presentano alla Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al paragrafo 3.»;
3)
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:1181:oj#art-1